Norme per il rilascio dei certificati anagrafici e di stato civile in vigore dal 01/01/2012 ai sensi della legge 12/11/2011 n. 183
Dal 01/01/2012 con la modifica all’art. 40 del DPR 445/2000, la norma stabilisce che le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide ed utilizzabili solo nei rapporti fra privati. Nei rapporti con la pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 del citato decreto del Presidente della Repubblica.
Pertanto, in ottemperanza alle disposizioni impartite in vigore dal 01.01.2012, questo Comune, a partire da tale data, rilascerà le suddette certificazioni solo per la produzione a soggetti privati e tutti i certificati riporteranno la dicitura “il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi” come disposto dal comma 2 dell’articolo 40 DPR 445/00 modificato dalla L. 183/2011.
Il rilascio dei certificati dell’anagrafe per uso privato (residenza, stato di famiglia, ecc.) è soggetto in ogni caso al pagamento dell’imposta di bollo (art. 4 della tariffa all. A) al D.P.R. 642/1972) e dei diritti di segreteria, ossia € 14,62 € 0,52 per ciascun documento , mentre il rilascio di certificati e estartti di stato civile è gratuito.